By: panarea on Lunedì 28 Giugno 2004 14:56
"ma trattiene ogni mese automaticamente i capital gain "
è? a me, persona fisica singola in regime amministrato, gli prendono soltanto al momento della cessione e quindi materiale realizzazione del capital gain. non mese x mese. Oltretutto in caso di acquisti multipli il regime obbligatoria è una media ponderata semplice (non lifo, fifo, hifo o roba simile).
Se invece lei è persona giuridica (società) o persona fisica qualificata (praticamente socio pesante) le regole cambiano, ma mai al mese x mese.
Sui capital gain dei fondi italiani di investimento la tassa è invece del 11% se non erro ma non mi interessa perchè le quotazioni sono sempre e solo nette.
Se vuole una esemplificazione storica legga qua sotto, non lo linko xchè è un mio vecchio testo, pubblicato da altri. Vedrà che, come ben sostiene lei, il governo mette sempre la tax sul capital gain quando il mercato è già partito, in ritardo.
La maggiore differenza rispetto al sistema statunitense è la totale separazione dall'aliquota personale (imposizione sostitutiva), cioè mentre negli usa spesso chi percepisce dividendi, interessi cedolari o capital gain deve mettere il tutto nella propria dichiarazione venendo quindi soggetto ad aliquota progressiva, in italia il capital gain è sempre soggetta alla stesso 12.5%, salvo che lei non sia l'azionista di maggioranza (ma nel caso il suo commericialista gli dirà di fare come gnutti&C una bella società olandese o lux e via senza tasse...)
Buona lettura
Per quanto concerne i buoni del Tesoro occorre distinguere se i possessori siano enti commerciali o meno.
I primi inseriscono infatti i proventi dell’ attività finanziaria nel conto economico e pertanto sono soggetti a tutte le forme di tassazione dell’ eventuale utile.
I secondi sperimentano, all’ interno del periodo campionario, diverse modalità di tributi, riassumibili nelle seguenti fasi:
A- dal 31 / 3 / 1986 (data inizio del campione) al 18 / 9 / 1986, nessuna forma di prelievo fiscale.
B- dal 19 / 9 / 1986 al 31 / 8 / 1987, imposta del 6,25%, come ritenuta secca, sullo scarto di emissione e sulle cedole.
C- dal 1 / 9 / 1987 al 31 / 3 / 1998, come sopra, soltanto con aliquota portata al 12,5%.
Tutto ciò vale per i soggetti residenti, i non residenti sono assoggettati, infatti, ad un prelievo analogo al punto C dal 9 / 9 / 1992, in quanto prima esenti.
Il regime fiscale sulle plusvalenze è altrettanto variegato e differenziato per la nature giuridica dei possessori.
Per gli enti non commerciali si distinguono i successivi periodi:
A- dal 31 / 3 / 1986 al 31 / 12 / 1987 le plusvalenze su cessioni di partecipazioni qualificate entro cinque anni dall’ acquisto a titolo oneroso, sono inserite nella dichiarazione dei redditi personali con la categoria residuale dell’ articolo 80 del D.P.R. 29 / 9 / 1973 numero 597 e pertanto tassate con aliquota progressiva a scaglioni.
B- dal 1 / 1 / 1988 al 27 / 1 / 1991 non è prevista alcuna forma di tassazione poiché il D.P.R. 22 / 12 / 1986 numero 917, che ha introdotto il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), non contiene la norma residuale dell’ articolo 80 del D.P.R. numero 597.
C- dal 28 / 1 / 1991 al 9 / 11 / 1992 la legge 25 / 3 / 1991 numero 107, che converte con modificazioni il decreto legge 28 / 1 / 1991 numero 102, ha introdotto la tassazione dei proventi della cessione a titolo oneroso di azioni acquisite entro quindici anni dalla vendita (per i titoli che rappresentano partecipazioni qualificate, ovvero quote sociali superiori al 2% del capitale, l’ epoca di acquisto è indifferente). Il tributo si applica analiticamente alla somma algebrica (se positiva) delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel periodo di imposta con aliquota del 25% (con un coefficiente che tiene conto della svalutazione monetaria) oppure in modo forfettario al 15% delle singole plusvalenze.
D- dal 10 / 11 / 1992 al 31 / 3 / 1998 non si applica alcun tributo dal momento la legge numero 107 è stata sospesa per rivitalizzare il mercato borsistico.
E- dal 1999 è in vigore l'attuale sistema con capital gain del 12.5% x le persone fisiche non qualificate
Per gli enti commerciali non si evidenziano distinzioni temporali, poiché le norme sono sempre omogenee ai D.P.R. 598 e 599 del 29 / 9 / 1973, poi contenute nel TUIR, che prevedono l’ iscrizione nel conto economico di plusvalenze realizzate o soltanto in bilancio (articolo 54 del TUIR). Rappresentano eccezioni la tassazione in cinque anni delle quote iscritte in bilancio per tre anni come immobilizzazioni finanziarie e l’ esenzione per le partecipazioni in imprese controllate e collegate ai fini dell’ articolo 2426 punto 4 del Codice Civile; norme particolari sono previste anche per le minusvalenze (articolo 66 TUIR) e la valutazione delle azioni (articolo 61 TUIR).
Il quadro del regime fiscale dei profitti delle attività finanziarie appare quindi molto mutevole in funzione del periodo di esame, della natura giuridica degli operatori e della tipologia di investimento, presentando differenze qualitative e quantitative nell’ applicazione del tributo stesso tali da non essere inseribili in alcun modello di verifica.