By: max72 on Venerdì 12 Gennaio 2007 13:02
Indicazioni di carattere fiscale per i residenti italiani con conto broker all'estero
Queste indicazioni (tratte da "UNICO Persone Fisiche 2006 - Fascicolo 2") sono a scopo puramente conoscitivo e non sostituiscono i consigli di un commercialista, a cui è opportuno rivolgersi
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QUADRO RM – REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
SEZIONE V
REDDITI DI CAPITALE
SOGGETTI AD
IMPOSIZIONE
SOSTITUTIVA
Nella Sezione V vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare
il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente
dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva
nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura
(art. 18 del TUIR).
Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito
d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione)
qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate non possono essere assoggettati a tassazione
ordinaria. Resta inteso che i predetti utili relativi a partecipazione di natura qualificata dovranno essere indicati
nel quadro RL, Sezione I.
In questa Sezione vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n.
239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata,
in modo esplicito o implicito, nel periodo d’imposta. Per effetto delle disposizioni dell’art. 4, comma 2, del citato
D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria.
Per effetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, i proventi di cui alla
lett. g) dell’art. 44, comma 1, del TUIR, sono determinati valutando le somme impiegate apportate o affidate
in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio
del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.
I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini
e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.
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MODULO RW – INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O TRASFERIMENTI
DA, PER E SULL’ESTERO
Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia le quali, in conformità a quanto
previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs.
21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:
a) i trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti
non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l’ammontare complessivo di tali trasferimenti nel
corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 12.500,00. Nell’ammontare complessivo vanno
computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l’estero che quelli dall’estero;
b) gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi
di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l’ammontare complessivo
di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500,00. Quest’obbligo
sussiste anche se nel corso dell’anno non siano intervenute movimentazioni.
Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti
non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.
Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai
sensi dell’art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi
e conti correnti bancari costituiti all’estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti
non residenti).
Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi
quelli di cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all’estero, soggetti all’imposta sostitutiva
del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell’art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.
Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell’art. 18 del TUIR;
c) i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato i suddetti investimenti e le attività,
se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti,
sia stato superiore a euro 12.500,00. Quest’obbligo sussiste anche se al termine del periodo d’imposta
i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto
a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari.
Si precisa che l’obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque
sia l’origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero (ad esempio donazione o successione)
e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso
intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
L’obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati
in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi
di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull’estero
di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all’intero
anno solare.
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato
nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 febbraio 2006, n. 31.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie
o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed
agli altri intermediari professionali indicati nell’art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso
il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che
i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari
stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste
dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non
sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri secondo
le istruzioni ivi fornite.
Si ricorda che l’art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità,
nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d’imposta, con riguardo
alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all’estero, senza che
ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi
la cui percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta.
Se le attività e gli investimenti sono detenuti all’estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare
la quota parte di propria competenza.
Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO 2006 Persone fisiche, il presente modulo
deve essere presentato unitamente a detto modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2006, il modulo
RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente
al frontespizio del modello UNICO 2006 Persone fisiche debitamente compilato.
Il riquadro identificativo in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.
Il presente modulo si compone di tre sezioni:
• nella Sezione I vanno indicati i trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro,
certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari
residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria. I trasferimenti
all’estero o dall’estero in forma diretta, mediante trasporto al seguito, non vanno indicati nella
presente sezione;
• nella Sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all’estero
al termine del periodo di imposta;
• nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero
sull’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti,
attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti esteri
ed attività estere di natura finanziaria.