ANCORA, TESTE VUOTE. LEGGETE CON ATTENZIONE...SI PARLA DI REGOLARITA' NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.....PRIMA DI PARLARE MEDITATE...
3. Dato certo rimane, al di là di tale prospettazione, che il diritto di recesso della banca, pur nella manifestazione della più ampia autonomia contrattuale delle parti, non possa essere abusivamente esercitato, dovendo sempre «rispettarsi il fondamentale e inderogabile principio secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 c.c.). Alla stregua di tale principio non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutti imprevisti ed arbitrari; connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di credito viene normalmente convenuta»7.
La questione è, per i rapporti a tempo indeterminato, piuttosto elementare: se l’intermediario decide di recedere, deve fornire al cliente un idoneo preavviso, salvo qualora sussista una giusta causa.
http://www.dirittobancario.it/spunti-dall-abf/contratti-bancari/recesso-abusivo-contratto-apertura-di-credito
L’idoneità del preavviso – da intendersi non come termine finale per la restituzione delle somme, ma come periodo interinale di svolgimento del contratto8 – si sostanzia, innanzitutto, nella chiara indicazione della volontà di recedere, non implicitamente desumibile da comunicazioni indicanti la necessità di un «contatto»; ai fini della tutela del cliente è necessaria, in conformità alla disciplina inderogabile delle norme di trasparenza, la forma scritta di tale dichiarazione (contrariamente a quanto previsto dalla clausola «fido fino a revoca»). Ad assumere particolare rilievo è, inoltre, la durata del preavviso: lungi dal poter essere individuata in maniera standard, il preavviso è da considerarsi idoneo – e quindi legittimo – qualora la banca consenta al cliente «di continuare a operare sul conto corrente (nonostante l’avvenuta comunicazione del preavviso) per un lasso temporale sufficiente a consentirgli di ricercare un’altra controparte contrattuale e a evitare eccessive difficoltà nello svolgimento dell’attività imprenditoriale dello stesso»9, nonché «con una tempistica idonea a consentire al cliente stesso il reperimento della provvista per il saldo del conto»10. Del tutto arbitrario è, quindi, da considerarsi il recesso effettuato con modalità tali da rendere il cliente edotto della chiusura del conto corrente in data successiva a quella in cui gli effetti dello stesso si sono prodotti11. Nel rispetto delle suindicate condizioni (espressa e tempestiva comunicazione) la banca non avrà, evidentemente, alcun obbligo di motivazione nei confronti del cliente: il recesso può rappresentare la naturale conseguenza di una complessiva valutazione del merito creditizio che gli intermediari sono tenuti a effettuare12.
FULTRA 10 MARZO 2020: Qui sotto la fotocopia dal vero "cialtrone medio italico" : Antitrader. Fatene una copia del pensiero per i posteri e quando tra 50 anni vorranno capire perchè l' talia sia finita miseramente