By: Bullfin on Martedì 07 Luglio 2015 22:43
E POI QUESTO....
19 dicembre 2014
Cambia la soglia limite per i c/c esteri
Andranno indicati, ai fini del monitoraggio fiscale, nell’RW, qualora il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia stato superiore a 15.000 euro e non più a 10.000 euro.
Il DdL n. 1642, approvato in via definitiva lo scorso 4 dicembre 2014 dal Senato, introduce una novità importante in tema di obblighi di monitoraggio fiscale.
Una volta entrata in vigore la norma, cioè trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del testo in G.U., si dovrà far riferimento a una nuova soglia per i conti correnti bancari e i depositi esteri, detenuti da residenti italiani, al fine di indicarli o meno nel modello dichiarativo.
Una nuova soglia: 15.000 euro anziché 10.000 - L’art. 2 del DdL va, infatti, a modificare l'articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167. In particolare, all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «10.000 euro» sono sostituite da «15.000 euro».
Il legislatore stabilisce che gli obblighi di indicazione in Unico - nel quadro RW - non sussistono per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, il cui valore massimo complessivo raggiunto, nel corso del periodo d'imposta, non sia superiore a 15.000 euro e non più a 10.000.
Il quadro RW e l’indicazione dei c/c - Si ricorda che a partire dal 2014 la compilazione del quadro RW di Unico è necessaria sia:
- per assolvere gli adempimenti sulle patrimoniali estere, compresa l’IVAFE;
- sia per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Per i depositi e i conti correnti bancari, il pagamento dell’IVAFE, che ammonta a 34,20 euro, non è dovuto qualora i conti correnti bancari e i depositi esteri, detenuti da un contribuente fiscalmente residente in Italia, abbiano avuto una giacenza media annuale inferiore a 5.000 euro (considerando la giacenza media complessiva in caso di più conti e/o libretti presso il medesimo intermediario).
In merito a tale ultimo aspetto, si evidenzia che gli obblighi di monitoraggio fiscale vengono meno, invece, ex art. 4 co.3 D.L. 167/90, qualora il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta, non sia stato superiore a 10.000 euro (fino a oggi).
La novità introdotta dalla legge, approvata lo scorso 4 dicembre 2014, sta proprio nell’innalzamento della soglia limite, da 10.000 euro a 15.000 euro.
Ad esempio, un contribuente detentore di due conti correnti presso il medesimo istituto bancario estero:
- Conto A - possesso 50% per 365 giorni e valore medio 5.000 euro;
- Conto B - possesso 100% per 365 giorni e valore medio 3.000 euro.
Il valore medio di giacenza complessivo (pro-quota) è ((5.000 x 0,5) + 3.000) = 5.500 euro, pertanto è dovuta la relativa imposta IVAFE.
In questo caso si compilano due distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare nella colonna 8 di entrambi i righi è € 5.500, mentre nella colonna 11, di rigo:
• RW1, relativo al primo conto corrente va indicato il valore di € 17 dato da (34,20 x 50% x 365/365);
• RW2, relativo al secondo conto corrente va indicato € 34, dato da (34,20 x 100% x 365/365).
Il monitoraggio fiscale , dunque l’indicazione nel quadro RW, va fatta esclusivamente nel caso in cui il conto abbia assunto nel corso del 2013 (Unico 2014) un valore complessivo totale superiore ai 10.000 euro.
Probabilmente già dall’anno d’imposta 2014 (Unico 2015) tale soglia si innalza a 15.000 euro.
Le attività diverse dai c/c – Si ricorda che, d’altro canto, non è previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l’obbligo dichiarativo per gli investimenti patrimoniali ed attività finanziarie diverse dai c/c bancari e depositi: essi devono essere sempre dichiarati, anche se al termine del periodo d’imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro (o 15.000 euro).
L’ adempimento deve essere effettuato:
- dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria;
- ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni.
FULTRA 10 MARZO 2020: Qui sotto la fotocopia dal vero "cialtrone medio italico" : Antitrader. Fatene una copia del pensiero per i posteri e quando tra 50 anni vorranno capire perchè l' talia sia finita miseramente