By: GZ on Venerdì 18 Novembre 2011 13:29
La normativa sulla tassazione dei dividendi per un residente italiano in caso di REIT è un tantino complicata. Trucco tu hai studiato tutto questo ?. Notare in particolare alla fine questo paragrafo di estrema chiarezza che da solo giustifica la parcella di un paio di commercialisti
(...Il sub-paragrafo (a) del paragrafo 2 non si applica nel caso di dividendi pagati da una RIC (Regulated Investment Company - Società per investimenti regolamentati) statunitense oppure da una REIT (Real Estate Investment Trust - Fondo comune d'investimento immobiliare) statunitense. Nel caso di dividendi di una RIC, si applica il sub-paragrafo (b) del paragrafo 2. Nel caso di dividendi pagati da una REIT, il sub-paragrafo (b) del paragrafo 2 si applica soltanto se:
... ecc...ecc...)
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NUOVA ^CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI O LE EVASIONI FISCALI E PROTOCOLLO ANNESSO#http://www.europejazz.net/legal/i_usa.htm^
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'alto Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data alla quale i dividendi sono dichiarati; e
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società che è residente di uno Stato contraente e non residente dell'altro Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 6, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in pare, utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
6. Una persona giuridica che è residente di uno degli Stati ed ha una stabile organizzazione nell'altro Stato o che è assoggettata ad imposizione nell'altro Stato su base betta sui propri redditi che sono imponibili nell'altro Stato ai sensi dell'articolo 6 (Redditi immobiliari) o ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 13 (Utili di capitale) può essere assoggettata in detto altro Stato ad un'imposta aggiuntiva rispetto alle imposte previste dalle altre disposizioni della presente Convenzione. Detta imposta, tuttavia, può essere applicata solamente alla parte degli utili d'impresa della persona giuridica attribuibili alla stabile organizzazione, ed alla parte di reddito di cui alla frase precedente che è soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 6 (Redditi immobiliari) o ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 13 (Utili di capitale), che, per quanto riguarda gli Stati Uniti, è costituita dall'ammontare equivalente dei dividendi di tali utili o redditi e, per quanto riguarda l'Italia, è costituita da un importo analogo all'ammontare equivalente dei dividendi.
7. L'imposta di cui al paragrafo 6 non può essere applicata con un'aliquota eccedente l'aliquota indicata al paragrafo 2 (a).
8. Nonostante il paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è un residente dell'altro Stato contraente che sia un ente governativo riconosciuto che detiene, direttamente o indirettamente, meno del 25% delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi.
9. Il sub-paragrafo (a) del paragrafo 2 non si applica nel caso di dividendi pagati da una RIC (Regulated Investment Company - Società per investimenti regolamentati) statunitense oppure da una REIT (Real Estate Investment Trust - Fondo comune d'investimento immobiliare) statunitense. Nel caso di dividendi di una RIC, si applica il sub-paragrafo (b) del paragrafo 2. Nel caso di dividendi pagati da una REIT, il sub-paragrafo (b) del paragrafo 2 si applica soltanto se:
a) il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona fisica che possiede una partecipazione non superiore al 10 per cento nella REIT;
b) i dividendi sono pagati in relazione ad una categoria di azioni quotate in Borsa e il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona che possiede una partecipazione non superiore al 5 per cento di qualsiasi categoria di azioni della REIT; oppure
c) il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona che possiede una partecipazione non superiore al 10 per cento nella REIT e la REIT è diversificata.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento delle azioni o di altri diritti in relazione ai quali sono pagati i dividendi sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.