By: Bullfin on Mercoledì 08 Luglio 2015 02:27
"MI sembra 150 eur o giu' di li'"
MI SEMBRA CHE... .....TOH ..STUDIA...CHE NE HAI UN GRAN BISOGNO....
Questo scenario è stato radicalmente mutato per effetto dell’art. 9, legge n. 97/2013 - legge Europea 2013 - che ha apportato significative modifiche al D.L. n. 167/1990.
Per cominciare, la sanzione applicabile per l’omessa dichiarazione di investimenti e attività detenute all’estero viene ora fissata nella misura compresa tra il 3 e il 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati (nuovo art. 5, comma 2, D.L. n. 167/1990). Solo laddove i predetti investimenti e attività siano stati detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la misura della predetta sanzione è aumentata nella misura compresa tra il 6 e il 30% degli importi non dichiarati.
Tra le buone notizie figura anche la soppressione della sanzione accessoria data dalla confisca di beni di corrispondente valore.
Viene, inoltre, ridotta anche la sanzione applicabile agli intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria in caso di violazione degli obblighi di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni poste in essere che passa dal precedente 25% degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono all’attuale misura compresa tra il 10 e il 25% dell’importo dell’operazione non segnalata.
Infine, vengono soppressi gli obblighi relativi alla comunicazione dei trasferimenti da e verso l’estero che in precedenza venivano dichiarati nelle Sezioni I e III del Quadro RW.
Ciò ha comportato, di riflesso, una sostanziale modifica del quadro RW che ha visto l’eliminazione delle vecchie Sezioni I e III e l’inclusione in esso delle informazioni necessarie per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE che in precedenza venivano dichiarate nelle Sezioni XV, A e B, del quadro RM.
Poiché la legge Europea 2013 è entrata in vigore il 4 settembre 2013, le nuove sanzioni sarebbero applicabili solo alle violazioni commesse a partire da tale data.
Tuttavia, il principio del favor rei stabilisce che:
“Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.
Ciò significa che le nuove sanzioni ridotte si applicheranno anche alle violazioni commesse prima del 4 settembre 2013 a condizione che il relativo provvedimento di irrogazionenon sia divenuto definitivo.
La soppressione degli obblighi di dichiarazione dei flussi da e verso l’estero posti in essere dai contribuenti (vecchie Sezioni I e III del quadro RW) determina un ulteriore effetto favorevole eliminando del tutto la possibilità che le violazioni commesse antecedentemente al 4 settembre 2013 possano essere sanzionate. Ciò in quanto il c.d. principio di legalità stabilisce che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.
Quanto sopra è stato, opportunamente, ribadito dalla circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013.
Ma il documento di prassi si è spinto oltre ricordando che, come anche precisato dalla precedente circolare 9/E/2002, par. 1.14, alle violazioni relative agli obblighi di compilazione del quadro RW, si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso e che l’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997 attribuisce agli Uffici “[…] il potere di disporre la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”.
Ora, secondo l’Agenzia delle Entrate, il dettato dell’art. 7 citato può essere applicato alle violazioni relative all’omessa o infedele compilazione del quadro RW quando il contribuente regolarizzi al propria posizione fiscale “[…] prestando piena e spontanea collaborazione ai fini della ricostruzione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che sono derivati dalla loro dismissione, versando le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni”.
In buona sostanza, quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 38/E/2013 costituisce un esplicito invito alla regolarizzazione delle violazioni relative alla omessa o infedele compilazione della vecchia Sezione II del Quadro RW, ricordando che possono verificarsi due casi:
1) la violazione è emendabile con il ravvedimento operoso e quindi occorrerà presentare una dichiarazione integrativa versando le sanzioni ridotte;
2) l’omessa o infedele compilazione del quadro RW non è più ravvedibile, ma si potrà presentare una dichiarazione integrativa “a sfavore” (art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998) contando però sulla possibilità che le relative sanzioni vengano irrogate in misura pari al metà del minimo dei nuovi importi fissati dalla legge Europea 2013.
FULTRA 10 MARZO 2020: Qui sotto la fotocopia dal vero "cialtrone medio italico" : Antitrader. Fatene una copia del pensiero per i posteri e quando tra 50 anni vorranno capire perchè l' talia sia finita miseramente