By: farenheit on Venerdì 27 Dicembre 2013 12:50
Stralcio della Circolare nr 38/E dell'AdE:_
""...Con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente e sui quali gli intermediari devono
applicare la ritenuta a titolo d’acconto ora introdotta, la fattispecie che può ricorrere
riguarda le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in
società non residenti o in società residenti qualora detenute all’estero, nonché le
plusvalenze derivanti da fattispecie assimilate, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera
c), del TUIR.
Si fa presente, infatti, che le altre ipotesi di redditi diversi di natura finanziaria
di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) della citata norma non concorrono alla
formazione del reddito complessivo del contribuente e sono assoggettate ad imposta
sostitutiva a carico degli intermediari finanziari abilitati se conseguite nell’ambito dei
rapporti opzionali del risparmio amministrato o gestito ovvero a cura del contribuente
nell’ambito del regime dichiarativo autoliquidando l’imposta sostitutiva in sede di
compilazione della dichiarazione dei redditi...."".
Dunque le plusvalenze da trading "dovrebbero" (molto condizionale) essere escluse dall'imposta sostitutiva applicata sul rientro dei capitali. Mi rimane il dubbio che le banche, anche non conoscendo la natura dei flussi in entrata, finiscano,anche per cautelarsi, per provvedere ad indiscriminati addebiti dell'imposta sostitutiva, pensiamo a quanti casini ha fatto Fineco all'epoca dell'incertezza sul regime fiscale del forex dopo una circolare interpretativa di un AdE e prima che tale campo fosse alla fine normato adeguatamente dai legislatori (estate 2010)
http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/12/circolare38agenzia-entrate1.pdf