By: Bullfin on Giovedì 17 Gennaio 2013 17:42
Bullfin caro, io voglio che le tasse sul reddito si paghino dove si produce il reddito
depardieu è un povero coglione che avrebbe fatto al massimo il portiere di condominio se fosse nato in Bulgaria, le tasse al 75% erano solo sulla parte oltre il milione di euro ... si può sopravvivere con un milione di euro l'anno
forse ti sei perso il video di Fiorello che segnalavo una settimana fa ... anche se sei giovane guardalo che impari qualcosa ... nella fattispecie il 'far parte di una comunit
Willis carissimo, le tasse sul reddito si pagano dai residenti fiscali e dai non residenti in possesso di reddit per la parte prodotta nello stato di riferimento (normativa italiana). Per Residenza fiscale la bibbia del commercialista dice.....
L’art. 2 comma 2 del Tuir dispone che ai fini dell’imposta sui redditi si ritengono RESIDENTI in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 o 184 se bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Quindi contestuale presenza di 1) iscrizione in anagrafe della popolazione residente O domicilio o residenza
2) presenza di almeno 183 giorni.
La presenza dell’iscrizione nell’apposito registro anagrafico della popolazione residente determina l’insorgenza di una presunzione assoluta di residenza Fiscale.
Per Domicilio e Residenza civilistica si veda art. 43 c.1 e c.2
La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente seguita dall’iscrizione nell’anagrafe degli italiani all’estero non è elemento sufficiente per poter essere considerati NON residenti o del domicilio in Italia.
L’AE ha chiarito che domicilio e residenza si desumono con ogni mezzo di prova anche in contrasto con i registri anagrafici.
Corte di Giustizia E.: nel caso di persona con legami sia personali che professionali in due Stati membri, il luogo della sua residenza viene definito con valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti interenti al centro permanente degli interessi e in caso negativo si basa sui legami personali.
i criteri da seguire per l'individuazione del domicilio fiscale del contribuente sono contenuti nell'art. 58 del citato DPR n. 600/1973, per il quale ogni soggetto passivo d'imposta si intende domiciliato in un comune dello Stato e il comune di domicilio fiscale coincide:
a) per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, con il comune nella cui anagrafe sono iscritte;
b) per quelle non residenti, con il comune in cui e' stato prodotto il reddito o, se il reddito e' stato prodotto in piu' comuni, in quello in cui si e' prodotto il reddito piu' elevato;
c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con il comune in cui si trova la sede legale, quella amministrativa, ovvero una sede secondaria.
In virtu' di quanto disposto dal successivo art. 59, l'Amministrazione finanziaria puo', comunque, stabilire, anche su istanza dell'interessato, il domicilio fiscale del soggetto in un comune diverso da quello in cui il soggetto medesimo dovrebbe averlo sulla base dei criteri sopra esposti.
FULTRA 10 MARZO 2020: Qui sotto la fotocopia dal vero "cialtrone medio italico" : Antitrader. Fatene una copia del pensiero per i posteri e quando tra 50 anni vorranno capire perchè l' talia sia finita miseramente