By: alberta on Martedì 13 Settembre 2011 20:08
I dividendi sono relativi ad una partecipazione non qualificata
Tali dividendi sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% che l’intermediario che cura la riscossione (ad esempio una banca) applica sul netto frontiera, cioè sulla differenza tra il dividendo lordo e la ritenuta applicata dallo Stato estero.
In questo caso, il percettore del dividendo non può beneficiare di alcun credito di imposta relativo alla ritenuta sui dividendi operata dal Paese estero.
Si determina, pertanto, una parziale doppia tassazione del dividendo dovuta dall’impossibilità di vantare in dichiarazione dei redditi il credito d’imposta relativo alla ritenuta applicata dallo Stato estero.
Soltanto nell’ipotesi in cui il Paese estero abbia applicato un’aliquota d’imposta superiore a quella prevista dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, il percettore italiano dei dividendi ha la facoltà di presentare alle autorità estere competenti una istanza di rimborso relativa al maggior prelievo subito.
Esempio:
Il sig. Bianchi, persona fisica (non imprenditore) residente in Italia, possiede una partecipazione non qualificata (1%) nella società francese BETA.
Nel 2010 la BETA riconosce al sig. Bianchi un dividendo pari ad euro 1.000 sugli utili del 2009.
La Francia trattiene una ritenuta pari al 15% del dividendo lordo e la differenza viene accreditata sul conto corrente italiano del sig. Bianchi al netto di una seconda ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% applicata dall’intermediario italiano.
Dividendo lordo erogato da BETA 1.000
Imposta assolta in Francia 150
Dividendo netto frontiera (1.000 – 150) =850
Ritenuta applicata dall’intermediario italiano sul netto frontiera 850 x 12,5% = 106,25
Dividendo netto percepito dal sig. Bianchi (850 – 106,25) = 743,75
I dividendi in questione sono esclusi dal reddito complessivo del socio e, pertanto, non devono essere da questi dichiarati.
Qualora, invece, tali dividendi siano stati percepiti senza l’intervento di un intermediario o quest’ultimo non abbia operato la ritenuta, gli stessi sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% (ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 917/1986).
A tal fine il socio percettore è tenuto a compilare il quadro RM del modello UNICO Persone fisiche.