By: Moderatore on Mercoledì 20 Marzo 2013 01:14
Da: ^"Il segreto bancario austriaco. Fine dei giochi ?"#http://www.fiscointernazionale.com/il-segreto-bancario-austriaco-fine-dei-giochi/^
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L’Austria felix
Innanzitutto una premessa: aprire un conto corrente in una banca austriaca è relativamente semplice, pochissime tuttavia sono le banche che permettono una apertura online e quasi tutte (in particolare tutte quelle che conosco) richiedono la presenza fisica del richiedente e la sua identificazione e questo naturalmente ai fini dell’antiriciclaggio, come pure ai fini dell’antiriciclaggio è generalmente richiesto di dimostrare in una qualche maniera la provenienza dei fondi che si vogliono depositare.
Detto ciò, le banche austriache consentono al depositante una qualche forma di riservatezza ?
La risposta è affermativa, andiamo a verificare di che tipo di riservatezza si tratta.
Il segreto bancario austriaco è regolato dall’articolo 38 della legge bancaria.
Talune volte si legge che il segreto bancario austriaco è tutelato dalla Costituzione Austriaca, ciò è inesatto, quello che invece è corretto dire è che l’art. 38 può essere modificato solo con maggioranze di voto che la legge riserva alle norme costituzionali, ovvero con la maggioranza di due terzi dei voti e con un quorum di presenti di almeno la metà dei deputati.
Ai sensi dell’articolo 38, i soci degli istituti di credito, gli amministratori, il personale, devono mantenere il segreto sui rapporti finanziari dei clienti della banca.
Se gli organi delle autorità pubbliche e della banca nazionale nel corso della loro attività ufficiale, vengono a conoscenza di fatti che sono sottoposti al segreto bancario, sono tenuti a tenere il segreto bancario quale segreto d’ufficio.
L’articolo 38 al comma 2 descrive le fattispecie in cui il segreto bancario può essere svelato: in caso di una procedura penale o penale amministrativa per un delitto fiscale;si noti a questo proposito che:
1) comunque il segreto bancario può cadere solo se la procedura penale è già in corso; non è possibile la rivelazione del segreto bancario al fine di dare inizio successivamente ad una procedura penale.
2.
il segreto bancario non può essere rivelato davanti al giudice civile e nemmeno a fronte di una qualsivoglia procedura amministrativa e nemmeno a fronte delle richieste della polizia salvo che non vi sia il sospetto di riciclaggio
3.
un’infrazione fiscale non ha l’effetto di far cadere il segreto bancario, a meno che non sia instaurata una procedura penale davanti a un tribunale
in caso di una procedura di successione mortis causa;
in caso in cui il cliente abbia acconsentito per iscritto al disvelamento del segreto;
La violazione del segreto bancario comporta conseguenze legali sia civili che penali.
Per quanto riguarda la responsabilità civile, il cliente può chiedere il risarcimento dei danni nel caso in cui il segreto bancario sia stato gravemente violato per colpa o dolo causandogli un danno reale.
Penalmente invece sono previste multe e anche all’arresto per coloro che violano il segreto.
Attenzione che la tutela del segreto bancario così come descritto è efficace nei confronti dei residenti austriaci, mentre il segreto bancario è diversamente normato con riferimento ai non residenti, cioè gli stranieri.
Nel 2009 infatti, cedendo alle fortissime pressioni dell’OCSE, l’Austria ha regolamentato lo scambio di informazioni finanziarie con i Paesi esteri che lo richiedessero, con efficacia a partire dal 9 settembre 2009.
Queste sono le condizioni necessarie affinché l’Austria conceda lo scambio di informazioni finanziarie:
1.
innanzitutto una legge dell’UE, un trattato contro le doppie imposizioni (ovvero un altro trattato bilaterale) o una norma di legge di altro tipo vigente tra l’Austria e il Paese richiedente deve disporre imperativamente che a una richiesta di scambio di informazioni deve essere dall’Austria data risposta e la norma deve escludere espressamente la possibilità di rifiutare tale risposta solo perché l’informazione è detenuta da una banca.
2.
La richiesta di informazioni finanziarie deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze Austriaco il quale valuterà in primo luogo se le condizioni di cui al punto 1 sono soddisfatte; e successivamente valuterà la misura con la quale la richiesta potrà essere soddisfatta, applicando caso per caso lo specifico trattato contro le doppie imposizioni esistente tra i due Paesi;
3.
Il Ministero delle Finanze Austriaco verificherà che le informazioni finanziarie siano specifiche e coerenti con la richiesta avanzata, al fine di evitare le cosiddette spedizioni di pesca a strascico, per questo la richiesta deve indicare:
- l’identità della persona per cui si richiedono informazioni;
- lo Stato richiedente deve almeno approssimativamente descrivere la natura delle informazioni;
- la richiesta deve dimostrare la necessità di conoscere tali informazioni ai fini fiscali e deve dimostrare che tali informazioni siano prevedibilmente pertinenti lo scopo dell’esazione fiscale;
- la richiesta deve dimostrare che le informazioni finanziarie in oggetto sono prevedibilmente detenute in Austria (ad es. anche attraverso l’evidenziazione del numero telefonico di un dipendente di una banca austriaca, ovvero attraverso l’esibizione di una carta di credito di una banca austriaca, o meglio ancora attraverso l’evidenziazione degli estremi di un conto corrente presso una banca austriaca);
- la richiesta deve contenere il nome e l’indirizzo della banca austriaca presso la quale sono prevedibilmente detenute le informazioni finanziarie, tuttavia questa informazione non è indispensabile;
- la richiesta deve dimostrare ed evidenziare che lo Stato richiedente ha già fatto ricorso a tutti i suoi mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni ora richieste all’Austria, senza risultato.
- la richiesta deve dimostrare che lo Stato richiedente potrebbe ottenere le informazioni richieste attraverso una propria procedura amministrativa se queste fossero detenute in un istituto di credito nel proprio territorio.
Una volta che il Ministero delle Finanze Austriaco ha accettato di rispondere alla richiesta di informazioni, la richiesta medesima deve essere notificata sia alla banca austriaca sia alla persona interessata dalla stessa richiesta.
Il titolare del conto può proporre istanza di revisione (ruling) della propria decisione al Ministero delle Finanze Austriaco entro due settimane dalla notifica della richiesta.
Avverso un ruling negativo il titolare del conto può proporre entro sei settimane ricorso alla Corte Costituzionale Austriaca e/o al tribunale amministrativo.
* * * * *
Come si può verificare dalla procedura descritta, una qualche forma di privatezza delle informazioni finanziarie relative a stranieri depositanti presso istituti di credito austriaci indubitabilmente esiste anche se non nella misura pubblicizzata da sedicenti “promotori finanziari” che vantano un inesistente segreto bancario assoluto scalfibile solamente in presenza di un reato di natura fiscale.
Si noti che il prerequisito di un procedimento di natura penale vale solamente per i residenti austriaci e non per i non residenti ai quali si applica la procedura di scambio di informazioni sopra descritta.
La procedura di scambio di informazioni descritta è comunque definibile come una procedura di scambio “su richiesta” ed in quanto tale sconta una non indifferente macchinosità che, anche sulla base di un generale principio di economicità dell’azione amministrativa, mal si presta ad essere attivata sulla base di semplici sospetti e/o non rilevanti somme da recuperare a tassazione.
Per chi ha a cuore una certa tutela delle proprie informazioni finanziarie, la procedura di scambio di informazioni tra gli Stati solo “su richiesta” è comunque preferibile alla procedura di scambio “automatica”, la quale ultima si sostanzia materialmente nella totale trasparenza fra gli Stati contraenti delle informazioni finanziarie possedute.
Purtroppo, e dico purtroppo perché sono un ammirato lettore delle opere visionarie di George Orwell, anche per l’Austria si avvicina il momento della resa incondizionata.
E la resa avverrà per mezzo di un cavallo di Troia con il ventre riempito di astuti burocrati di Brussels.
Seguitemi nel ragionamento: già adesso (tra pochi giorni) l’Austria sarà costretta, obtorto collo, a siglare con gli Stati Uniti d’America il cosiddetto trattato FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) che impegnerà l’Austria a comunicare automaticamente a Washington le informazioni finanziarie riguardanti cittadini americani (la Svizzera è già stata costretta a firmarlo).
Ho scritto “obtorto collo” perché la costrizione deriva dal fatto che gli Stati Uniti d’America altrimenti hanno minacciato di estromettere le banche austriache (come pure quelle svizzere) dal mercato dei capitali americano.
Ora, a prima vista sembrerebbe che il trattato FATCA riguardasse solo gli amici americani e così è infatti, ma a qualcuno a Bruxelles è venuta un’ispirazione:
“ aspetta un momento” ha pensato il leviatano brussello,
“ ma l’Austria non è un Paese membro della UE ? Ma certo che lo è !”
“ e gli Stati membri della UE non si sono impegnati, nei loro accordi reciproci, a concedere la clausola di Nazione Più Favorita a favore degli altri membri della UE ?”
“Ma certo che hanno controfirmato la clausola di Nazione Più Favorita”
A questo punto i più digiuni di clausole tra di voi esporranno il classicissimo sguardo da pesce lesso, per questo vi spiego che cos’è questa clausola.
La clausola NPF prevede che se uno degli Stati sottoscrittori concede un qualche tipo di favore ad un altro Stato non firmatario, allora gli altri Stati sottoscrittori hanno diritto di chiedere il medesimo trattamento di favore.
Capito ? Appena l’Austria concederà agli Stati Uniti lo scambio automatico di informazioni tutti gli Stati membri della UE avranno ragione di chiedere all’Austria lo stesso trattamento da questa già concesso agli americani ottenendo per questa via “troiesca” quello che non erano ancora riusciti ad ottenere in anni di pressioni, ovvero lo scambio automatico di informazioni.
L’Austria potrebbe resistere solo accettando di pagare il conto, salato, di una condanna in sede UE per una procedura di infrazione comunitaria.
Spero di sbagliarmi, ma temo di dover dedicare una prece al segreto bancario austriaco;