By: gianlini on Martedì 12 Gennaio 2016 13:47
Ai giudici piace sempre meno l’idea un mantenimento della donna giovane e ancora abile al lavoro; e forse, non piace neanche più alle donne stesse, complice una mutata situazione economica e sociale rispetto a quando le norme del codice civile furono scritte. Così le aule dei tribunali sono sempre meno propense all’accordare assegni di mantenimento generosi e, molto spesso, superiori alle capacità del soggetto onerato (di norma, appunto, l’uomo).
Una recente sentenza della Cassazione risulta particolarmente interessante perché segna uno spartiacque tra le situazioni in cui vi è effettiva situazione di bisogno della donna – situazioni in cui l’assegno di mantenimento assume una valida giustificazione – e altre invece in cui lo stato di bisogno è solo il frutto del capriccio e della pigrizia – nel cui caso, invece, il mantenimento va negato -. In particolare, l’inversione di rotta segnata dalla Suprema Corte (rispetto a un passato non troppo recente) consiste nell’affermare che ladonna giovane, in grado di lavorare e, quindi, di reperire con la propria attività quel reddito necessario a mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio, non ha diritto ad alcun mantenimento. E ciò anche se, durante l’unione, svolgeva mansioni di casalinga.
Insomma, ciascuno dei due ex coniugi deve badare a sé stesso e non c’è modo di obbligare l’uomo a mantenere la donna se quest’ultima ha le risorse fisiche e mentali per guadagnare. A tal fine, anche un’attività saltuaria potrebbe rilevare come motivo per chiedere la revisione delle condizioni di mantenimento e azzerare l’assegno. Tuttavia l’aspetto forse centrale di tutto questo discorso è che ora l’onere della prova ricade sulla donna e non più sul marito.
http://www.sostenitori.info/divorzio-addio-al-mantenimento-della-moglie-4/